LE OPERAZIONI STRAORDINARIE DELL’IMPRESA SOCIALE
- lambertoschiavi
- 28 feb 2022
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 6 mar 2022
L’impresa sociale può assumere la forma sia della società, di persone e di capitali, sia di altro ente ed è disciplinata, in prima battuta, dal D. Lgs. 112/2017, secondariamente, dal D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e solo in via residuale dalle norme del Codice Civile.
La possibilità per l’impresa sociale di porre in essere delle operazioni straordinarie è disciplinata dall’art. 12 del D. Lgs. 112/2017 e dagli artt. 3 e 4 del D.M. 50/2018.
Per quanto riguarda al trasformazione, la fusione e la scissione, a seconda della forma giuridica dell’impresa sociale, si applicheranno le seguenti norme del Codice Civile: gli artt. 2500ter – 2500sexies (trasformazione omogenea e 2501 e seguenti), 2500septies – 2500nonies (trasformazione eterogenea e 2501 e seguenti), 2545decies – 2545undecies e 2545nonies (rispettivamente trasformazione e fusione/scissione di società cooperative), 42bis (operazioni di associazioni, riconosciute e non riconosciute, e fondazione).
L’articolo 12 D. Lgs. 112/2017 stabilisce degli ulteriori requisiti necessari al fine di porre in essere le sopra descritte operazioni. In particolare:
va preservata l’assenza dello scopo di lucro, il vincolo di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dall’operazione;
l’operazione deve essere conforme al disposto del D.M. 50/2018;
l’organo di amministrazione deve notificare al Ministero del Lavoro un atto scritto avente data certa con l’indicazione dell’intenzione di procedere ad una delle sopra citate operazioni oltre ad una sintetica descrizione della stessa. Inoltre, saranno allegate la situazione patrimoniale di ciascuno degli enti coinvolti, e la relazione degli amministratori, il tutto secondo il disposto dei commi 2 e 5 dell’art. 4 D.M. 50/2018. Dall'atto dovrà risultare la data in cui deve riunirsi l'organo statutariamente competente, nonché quella in cui deve essere depositato il progetto di fusione o scissione (Cfr. Art. 4 D.M. 50/2018);
l’efficacia complessiva dell’operazione straordinaria è subordinata al rilascio di un’autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro con sede in Via Vittorio Veneto, 56 Roma. L’autorizzazione si intende concessa per silenzio assenso decorsi 90 giorni dalla ricezione della notifica.
L’autorizzazione è preventiva e va richiesta a prescindere da quale sia l’ente risultante dalla trasformazione, anche se è un’impresa sociale.
La stessa disciplina si applica qualora si proceda ad una cessione d’azienda o di ramo d’azienda la cui attività d’impresa sia di interesse generale. In questo caso l’operazione deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa (Cfr. Art. 5 D.M. 50/2018).
Qualora invece si intenda acquisire l’impresa sociale senza adeguarsi alla disciplina di cui al D. Lgs. 112/2017, potendo quindi distribuire liberamente utili ai soci (il che è vietato nell’impresa sociale in quanto caratterizzata dall’assenza di lucro soggettivo), bisogna prima procedere alla perdita volontaria della qualifica di impresa sociale e, in un secondo momento, acquisire l’impresa, anche mediante operazioni straordinarie.
La disciplina riguardante la perdita volontaria della qualifica di impresa sociale prevede, da un lato, la comunicazione al Ministero del Lavoro dei beneficiari della devoluzione patrimoniale e, dall’altro lato, che il patrimonio dell’impresa sociale (dedotto il capitale sociale rivalutato) vada devoluto a favore di altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni (Cfr. Art. 6 D.M. 50/2018).
Ove la perdita della qualifica e l’operazione straordinaria siano deliberati contestualmente sarà necessario il rilascio del provvedimento autorizzativo.
Ipotesi particolare è quella in cui l’operazione straordinaria abbia come risultato finale un Ente del Terzo Settore, che non sia un’impresa sociale. In questa fattispecie non è necessario devolvere il patrimonio sociale secondo le modalità sopra indicate.
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